Statuto
dell'Associazione
Articoli principali:
Art. 2 |
L'Associazione è apolitica ed apartitica, a struttura
democratica e senza scopo di lucro la quale ispirandosi
ai principi della solidarietà sociale si prefigge come
scopo di promuovere il progresso sociale, favorire
l’aggregazione, diminuire la solitudine, facilitare
l’integrazione interpersonale, a favore dei giovani
disagiati, per qualificarne la crescita e lo sviluppo
personale, degli anziani per realizzare momenti di aiuto
e di sostegno ed in generale di tutti i componenti della
collettività umana per il miglioramento delle condizioni
di vita. |
Art. 3 |
1) Per la
realizzazione dello scopo di cui all'art. 2 e
nell'intento di agire a favore di tutta la collettività,
l'Associazione si propone di svolgere le seguenti
attività:
a) organizzare spettacoli musicali e teatrali che hanno
come finalità:
• essere un mezzo di aggregazione per persone di tutte
le età;
• informare e sensibilizzare l'opinione pubblica su
quelli che sono i progetti sostenuti dalla nostra
Associazione;
• portare gli spettacoli presso strutture ed enti che
ospitano persone in difficoltà ed offrire così momenti
di gioia e svago, coinvolgendo ove possibile, gli stessi
ospiti nelle attività di preparazione.
b) organizzare attività pertinenti il tempo libero, in
sede o fuori sede, quali:
• centri estivi per bambini e ragazzi, animazione di
oratorio, comprese le attività formative;
• attività culturali per tutte le età, gite, soggiorni,
attività sportive e similari;
c) informare e sensibilizzare sulle problematiche del
Terzo Mondo anche attraverso interventi in
strutture pubbliche locali illustrando l'esperienza
missionaria diretta fatta dai propri associati;
d) organizzare collette alimentari in favore di persone
svantaggiate;
e) fornire supporto ad enti e istituzioni pubbliche e
private per promuovere eventi culturali, gemellaggi tra
paesi anche di nazionalità diversa, fornire ospitalità a
persone provenienti da zone affette da grave disagio
socio ambientale e/o economico allo scopo di instaurare
in essi processi migliorativi nello stato di salute.
2) Le attività di cui al comma precedente sono svolte
dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni
fornite dai propri aderenti in modo personale e
spontaneo.
3) L'attività del volontario non può essere retribuita
in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari.
Al volontario possono solo essere rimborsate
dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute
per l'attività prestata, previa documentazione ed entro
limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei
soci.
4) L'associazione, in caso di particolare necessità, può
avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente
esclusivamente entro il limiti necessari per assicurare
il regolare funzionamento o per specializzare l'attività
da essa svolta. |
Art. 5 |
Il numero dei soci è illimitato.
Sono aderenti dell’organizzazione tutte le persone
fisiche che condividono le finalità dell’organizzazione
e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano
concretamente per realizzarle. |
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